Descrizione
Nell'anno 2025 prenderà avvio l'attività di resione degli albi delle persone idonee a ricoprire l'incarico di Giudice Popolare per la corte d'Apeello e la Corte d'Apppello d'Assise.
I giudici popolari sono cittadini che concorrono a comporre la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello. Per ogni Corte di Assise e per ogni Corte di Assise di Appello è formata una lista sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti.
I giudici popolari vengono nominati dal Presidente del Tribunale. (Legge N. 287 del 10/4/1951)
I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisisti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado;
I giudici popolari delle Corti d’Assise di Appello
- devono sussitere gli stessi requisiti con la sola differenza del titolo finale di studi che deve essere almeno di scuola media di secondo grado.
Sono invece esclusi dall'ufficio di giudice popolare:
- i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio - i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
- i Ministri e i Sottosegretari di Stato
- i membri del Parlamento
- i commissari delle Regioni
- i componenti gli organi delle regioni previsti dall'articolo 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti previsti dagli statuti regionali speciali
- i Prefetti delle Province.
Per evitare una domanda inutile, può essere utile rivolgersi al ufficio elettorale del Comune di residenza per verificare se, eventualmente, fosse già stato iscritto "d'ufficio" (infatti l'iscrizione su domanda non dà alcun titolo di precedenza o preferenza rispetto all'iscrizione d'ufficio).
Il Sindaco di ciascun Comune, ogni due anni (anno dispari) nel mese di aprile, invita con manifesti pubblici tutti coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti a chiedere - entro il mese di luglio - di essere iscritti nei due elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise o Corte di Assise d’Appello. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza.
Una apposita Commissione comunale verifica il possesso dei requisiti dei richiedenti e compila i due separati elenchi entro il 30 agosto; tali elenchi sono, entro il 10 settembre, trasmessi al Presidente del Tribunale che entro il 30 settembre convoca la Commissione mandamentale, la quale procede all’unificazione degli elenchi compilando, entro 30 ottobre:
- l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di Assise;
- l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di Assise di Appello.
Tali elenchi sono trasmessi ai Comuni del circondario entro il 15 novembre.che li pubblicano mediante affissione all’albo pretorio e pubblico manifesto (dal 15/11 al 24/11). La pubblicazione di tali elenchi permette a chi ritenesse di proporre reclami entro il 09 dicembre.
Gli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello e gli eventuali reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello.
Decisi gli eventuali reclami, il Presidente del Tribunale rivede gli elenchi e forma e approva gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di Assise e rispettivamente di Corte di Assise di Appello, unificando gli elenchi dei vari mandamenti.
Gli albi approvati sono pubblicati in ciascun Comune per la parte ad esso relativa mediante affissione per dieci giorni all'albo pretorio e pubblico manifesto.
Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise. La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello.
Successivamente si procede alle estrazioni dei nominativi dei Giudici Popolari per la Corte d’Assise eper la Corte d’Assise d’Appello. Tutti gli iscritti delle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.
Ogni tre mesi, poi, ogni Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello estraggono 50 nominativi Entro 5 giorni dall’estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sè di tutti i giudici estratti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica. (Carabinieri)
All’udienza il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.
La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo.
Quest'anno quindi coloro che possiedono ii requisiti richiesti dalla legge e non si trovano nelle condizioni ostative possono fare richiesta di inserimento nell'albo entro il mese di luglio utilizzazndo il modulo di richiesta che si trova in allegato o attraverso la procedura telematica raggiungibile all'indirizzo: https://sportellotelematico.comune.fiorenzuola.pc.it/action:s_italia:albo.giudici.popolari
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Ultimo aggiornamento: 24 marzo 2025, 14:12